Associazione
Dal 1912 l’Associazione Stampa Estera offre ai corrispondenti soci, un luogo dove lavorare, scoprire storie, scambiarsi contatti, incontrare le personalità che fanno notizia e socializzare con colleghi italiani e stranieri.
In più di un secolo di storia, la Stampa Estera ha contribuito a raccontare l’Italia nel mondo o come ha detto l’ex Presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa presso la nostra sede: “Siete gli occhi e le orecchie del resto del mondo sull’Italia, quindi, il vostro ruolo è fondamentale.”
Attraverso degli incontri che organizziamo ogni settimana con personalità del mondo politico, economico, culturale e sociale del paese da oltre un secolo raccontiamo l’Italia al mondo. Inoltre, con gli eventi organizzati dal Gruppo del Gusto e dal Globo D’Oro, facciamo scoprire ai corrispondenti il mondo enogastronomico e dell’agroalimentare Agroalimentare Belpaese e il cinema italiano contemporaneo.
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Roma e Milano
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Capo I
Costituzione e scopi dell’Associazione
Art. 1 — È costituita, con sede in Roma, una Associazione di corrispondenti di organi di informazione esteri, denominata «Associazione della Stampa Estera in Italia».
Art. 2 — L’Associazione si propone di promuovere fra i suoi soci rapporti di solidarietà, di facilitare loro l’esercizio della professione, di garantire loro l’indipendenza e, in generale, di tutelare e difendere i loro interessi professionali. Essa si propone, altresì, di stabilire e di mantenere rapporti di collaborazione con le organizzazioni consorelle in Italia ed all’estero.
Art. 3 — Possono essere costituite Sezioni dell’Associazione in altre città d’Italia con competenza interregionale. I regolamenti delle Sezioni dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, previo parere della Commissione fiduciaria, e ratificati dall’Assemblea nei sei mesi successivi. I regolamenti delle Sezioni non potranno essere in contrasto con le linee essenziali del presente Statuto.
Art. 4 — È costituita la Sezione Alta Italia con sede in Milano.
Capo II
I Soci
Art. 5 — L’Associazione comprende le seguenti categorie di soci:
a) Professionisti
b) Pubblicisti
c) Onorari
d) Aderenti
Art. 6 — Soci professionisti possono essere i giornalisti retribuiti e accreditati, che non esercitano altra attività professionale all’infuori del giornalismo e che abitino in Italia in qualità di:
a) corrispondenti di quotidiani e di periodici di informazione, di agenzie di stampa e di servizi giornalistici di radio e di televisione, con sedi all’estero;
b) corrispondenti fotogiornalisti, di nazionalità straniera, di un organo di informazione con sede all’estero;
e) direttori e redattori, di nazionalità straniera, di quotidiani pubblicati in Italia in lingua estera.
Art. 7 — Soci pubblicisti possono essere i collaboratori, retribuiti e accreditati, degli organi di informazione di cui al precedente art. 6 ma che non abbiano tutti i requisiti necessari per essere ammessi quali soci professionisti. Essi non possono svolgere contemporaneamente attività incompatibili con il giornalismo.
Art. 8 — Soci onorari possono essere coloro che per il prestigio di cui godono o per i meriti che abbiano acquisito siano nominati tali dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, previo parere della Commissione fiduciaria.
Art. 9 — Possono essere nominati Soci aderenti gli addetti stampa o culturali delle Ambasciate o Legazioni accreditate presso il Governo Italiano o la Santa Sede; gli scrittori ed editori letterari di nazionalità estera residenti in Italia; gli addetti stampa delle organizzazioni straniere o internazionali in Italia e quanti, per le loro funzioni, collaborino con la stampa estera.
Art. 10 — L’ammissione all’Associazione non costituisce diritto. Pertanto le candidature possono essere respinte dal Consiglio Direttivo senza obbligo di darne motivazione.
L’appartenenza all’Associazione cessa quando vengano a mancare le condizioni previste per l’ammissione — salvo i casi di cui al successivo art. 13 — oppure quando un socio manchi di adempiere ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento, o per dimissioni. Il socio può essere escluso per gravi motivi.
Le norme relative all’ammissione, cessazione, sospensione ed esclusione sono fissate dal Regolamento.
Art. 11 — II diritto di voto in assemblea è riservato ai soli soci professionisti e pubblicisti. I soci onorari possono assistere all’Assemblea col diritto di intervento. I soci aderenti possono assistere, ma senza diritto di intervento. I soci professionisti hanno la priorità alle eventuali agevolazioni concesse tramite l’Associazione.
Art. 12 — I soci di tutte le categorie non possono appartenere ad organizzazioni i cui scopi siano in contrasto con gli interessi e gli scopi dell’Associazione.
Art. 13 — II socio che cessi, anche temporaneamente, di esercitare la propria attività giornalistica e che non ne svolga altra incompatibile, può continuare a fare parte dell’Associazione per un altro anno se vi appartiene da almeno tre anni, per due anni se vi appartiene da almeno cinque, e senza limite di tempo se vi appartiene da almeno 20 anni.
Il socio che si trovi nelle predette condizioni è partecipe di tutti i diritti e doveri della propria categoria salvo l’eleggibilità a membro degli organi di cui al successivo art. 17, lettere b), e), d).
Art. 14 — I soci sono tenuti a conformarsi nei rapporti reciproci associativi e professionali ai principi della lealtà e della correttezza.
Art. 15 — Ogni socio è tenuto a notificare per iscritto al Consiglio Direttivo qualsiasi mutamento avvenuto nella sua situazione professionale, nonché nei dati riportati nell’annuario dell’Associazione.
Art. 16 — La tassa di ammissione, le quote sociali ed altri contributi da versarsi da parte dei soci vengono decisi dall’Assemblea Generale. I soci onorari sono esenti da qualsiasi quota o contributo.
Capo III
Gli Organi dell’Associazione
Art. 17 — Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea Generale
b) il Consiglio Direttivo
c) il Collegio dei Sindaci
d) la Commissione fiduciaria e) il Comitato Credenziali
Capo IV
L’Assemblea Generale
Art. 18 — L’Assemblea Generale è la riunione dei soci debitamente convocata; essa può essere ordinaria o straordinaria ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti o da chi viene designato dal Consiglio Direttivo.
Art. 19 — L’Assemblea Generale ordinaria viene convocata due volte all’anno, nel mese di febbraio e nel mese di ottobre.
Art. 20 — Nella sua sessione di febbraio, l’Assemblea Generale ordinaria discute e delibera sulle relazioni riguardanti l’attività sociale, la gestione e la situazione finanziaria, elegge i membri della Commissione di Scrutinio e del Comitato Credenziali di cui ai successivi art. 33, capoverso 3, e art. 39. Essa inoltre approva il bilancio preventivo per l’anno solare in corso e delibera sulle altre questioni iscritte all’ordine del giorno e su quelle inserite, nel corso della riunione stessa, fra le «Varie ed eventuali».
Art. 21 — Nella sua sessione di ottobre, l’Assemblea Generale ordinaria si riunisce per sentire la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività sociale svolta nel semestre precedente, per eleggere i membri della Commissione fiduciaria, ai sensi dell’Art. 36, e per deliberare sulle questioni poste all’ordine del giorno o su quelle inserite, nel corso della riunione stessa, fra le “Varie ed eventuali».
Art. 22 — L’Assemblea Generale straordinaria è convocata dal Presidente di propria iniziativa o per decisione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta della Commissione fiduciaria, o su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei soci professionisti, oppure per delibera di una Assemblea Generale ordinaria, presa a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.
Il Presidente deve convocare l’Assemblea entro 15 giorni, e per una data non oltre ai 45 giorni, dalla decisione del Consiglio Direttivo o dal ricevimento della richiesta. Nel caso contrario la convocazione viene fatta dal Presidente della Commissione fiduciaria.
L’Assemblea Generale straordinaria può deliberare esclusivamente sugli argomenti per i quali è stata convocata.
Art. 23 — L’Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci professionisti aventi diritto di voto, non computando i mèmbri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Generale ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei convenuti.
L’Assemblea generale straordinaria in seconda convocazione è valida se è presente almeno un quarto dei soci professionisti aventi diritto di voto.
Art. 24 — L’Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti dei soci professionisti e pubblicisti presentì salvo le votazioni sulle proposte di modifica allo Statuto e al Regolamento per le quali occorre il voto favorevole di due terzi. A parità di voti decide il voto di chi presiede. Non è ammesso il voto per delega.
Art. 25 — Le operazioni di voto nel corso delle Assemblee sono presiedute da tre scrutatori, soci professionisti, di nazionalità diversa, nominati dall’Assemblea Generale all’inizio della seduta.
I tre scrutatori, forniti di un elenco aggiornato degli aventi diritto di voto, entrano in funzione non appena nominati e cessano dall’incarico al termine dei lavori dell’Assemblea.
Art. 26 — I verbali delle Assemblee Generali devono essere tenuti a disposizione dei soci ed affissi, in estratto, all’albo entro tre giorni dalla fine della seduta.
La procedura nei casi di contestazione del verbale è stabilita dal Regolamento.
Capo V
II Consiglio Direttivo
Art. 27 — L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo conformemente allo Statuto e Regolamento.
Il Consiglio Direttivo attua le delibere della Assemblea Generale, sovrintende alle attività dell’Associazione, provvede a quanto occorra per il raggiungimento dei fini della medesima, tutela la libera esplicazione dell’attività professionale dei soci e interviene immediatamente presso chi di competenza ogni qualvolta tale attività venga ingiustamente ostacolata o impedita.
Il Consiglio Direttivo è composto da tredici membri, di cui undici soci professionisti e un socio pubblicista eletti direttamente, oltre ad un rappresentante delegato dalla Sezione Alta Italia, tutti appartenenti alla Associazione da almeno due anni.
Art. 28 — Le cariche di:
Presidente
due Vice Presidenti
Segretario
Vice Segretario
Tesoriere
vengono attribuite a membri del Consiglio Direttivo, soci professionisti di cittadinanza straniera, secondo le norme del Regolamento. Il rappresentante della Sezione Alta Italia non può rivestire le suddette cariche.
Art. 29 — Non possono essere eletti al Consiglio Direttivo più di due soci professionisti della stessa nazionalità.
Il Consigliere pubblicista ed il rappresentante della Sezione Alta Italia non prendono parte alle votazioni del Consiglio qualora la loro partecipazione porti a più di due il numero dei votanti della stessa nazionalità.
Art. 30 — I membri del Consiglio Direttivo sono eletti per un anno. Essi potranno esservi rieletti per un altro anno, trascorso il quale non potranno essere membri del Consiglio Direttivo nei dodici mesi successivi.
Art. 31 — II Presidente ha la rappresentanza della Associazione in giudizio e verso terzi congiuntamente a un membro del Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce uno dei Vice Presidenti.
Il Segretario esegue le decisioni del Consiglio Direttivo e firma la corrispondenza ordinaria.
Art. 32 — II Consiglio Direttivo è coadiuvato da Comitati incaricati di svolgere specifiche attività nella vita associativa. Esso ha la facoltà di affidare particolari incarichi anche a singoli soci.
Art. 33 — Le elezioni per il Consiglio Direttivo si svolgono immediatamente dopo la chiusura dei lavori della sessione di febbraio dell’Assemblea Generale ordinaria, oppure di quella straordinaria prevista all’articolo 35/m. Esse sono predisposte dal Comitato per le Candidature e presenziate dalla Commissione di Scrutinio.
Il Comitato per le Candidature, nominato dalla Commissione fiduciaria, è composto da sei mèmbri, di cui cinque soci profes
sionisti di diversa nazionalità ed un socio pubblicista, appartenenti da almeno due anni all’Associazione.
La Commissione di Scrutinio, eletta dall’Assemblea Generale, è composta da cinque membri ed un supplente, soci professionisti da almeno tre anni. Essa entra in funzione immediatamente dopo la fine dei lavori dell’Assemblea Generale.
Non possono far parte del Comitato per le Candidature e della Commissione di Scrutinio i membri del Consiglio Direttivo e quelli della Commissione fiduciaria.
Il Comitato e la Commissione sono presieduti dai loro rispettivi membri più anziani per appartenenza all’Associazione. Essi rimangono in carica fino alla proclamazione degli eletti.
Capo VI
II Collegio dei Sindaci
Art. 34 — II Collegio dei Sindaci provvede al controllo dell’amministrazione finanziaria dell’Associazione e redige annualmente la sua relazione per l’Assemblea Generale, da allegare al bilancio. Tale relazione dovrà essere resa nota ai soci mediante affissione all’albo almeno 7 giorni prima della data fissata per la sessione di febbraio dell’Assemblea Generale ordinaria.
Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri, soci professionisti di diversa nazionalità e appartenenti all’Associazione da almeno tre anni, eletti nello stesso tempo e con le stesse modalità stabilite per le elezioni del Consiglio Direttivo. Essi durano in carica un anno e possono esservi rieletti per un altro anno, trascorso il quale non potranno essere Sindaci nei dodici mesi successivi.
I posti resisi vacanti nel Collegio dei Sindaci durante l’anno saranno coperti dai candidati non eletti nel corso dell’ultima elezione nell’ordine decrescente dei voti ricevuti.
I subentrati rimangono in carica fino alle prossime elezioni, ma tale periodo non va contato agli effetti della rieleggibilità.
Capo VII
La Commissione Fiduciaria
Art. 35 — La Commissione fiduciaria:
a) .interpreta lo Statuto ed il Regolamento;
b) definisce i rapporti e le eventuali controversie tra Sede Centrale e Sezioni;
e) delibera sugli eventuali reclami proposti dai Soci in merito alle candidature, votazioni e verbali delle assemblee;
d) decide sulla concordanza statutaria dei deliberati e procedure degli organi dell’Associazione e sull’operato delle Commissioni e dei Comitati;
e) decide sui contrasti sorti tra i diversi organi dell’Associazione e tra questi ed i singoli soci;
f) delibera su eventuali controversie di carattere professionale tra i soci e su ogni questione coinvolgente la lealtà e correttezza reciproca, su richiesta di almeno una tra le parti interessate;
g) esprime il proprio parere sulle nomine a soci onorari prima che esse vengano presentate all’Assemblea Generale;
h) delibera sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti di esclusione e di sospensione;
i) nomina i membri del Comitato per le Candidature;
;’) esprime il proprio parere su tutti i casi sottoposti al suo giudizio dal Consiglio Direttivo;
k) esamina preventivamente le proposte di modifica allo Statuto e Regolamento, che ad essa saranno sottoposte almeno 15 giorni prima dell’Assemblea straordinaria a tal fine convocata e presenta a questa le proprie relazioni in merito;
/) approva le modifiche allo Statuto e al Regolamento deliberate dall’Assemblea straordinaria entro 5 giorni dalla stessa, o le rinvia unitamente ad una relazione ed eventuali proposte di correzioni a nuova Assemblea straordinaria da convocare entro e non oltre 15 giorni. Qualora quest’ultima confermi le modifiche originali queste diventano definitive;
m) convoca direttamente l’Assemblea Generale straordinaria in caso che si producano contemporaneamente vacanze di più di cinque membri del Consiglio Direttivo. In tal caso l’Assemblea viene presieduta dal Presidente della Commissione fiduciaria o da chi per lui designato dalla Commissione stessa.
Art. 36 — La Commissione fiduciaria è composta dai soci professionisti exPresidenti dell’Associazione e da sette membri eletti annualmente, fra i quali non più di due possono appartenere ad una stessa nazionalità. Essi sono eletti con voto segreto dall’Assemblea Generale ordinaria nella sua sessione di ottobre fra i soci professionisti aventi almeno quattro anni di appartenenza all’Associazione.
Art. 37 — Entro i tre giorni dall’elezione di cui al precedente articolo, la Commissione fiduciaria si riunisce, convocata dal suo componente più anziano per appartenenza all’Associazione, per aggiornare l’elenco dei suoi membri e per procedere all’elezione del suo Presidente, di nazionalità estera, e dei suoi Vice Presidenti. I soci ne saranno informati mediante l’affissione all’albo.
Art. 38 — La Commissione fiduciaria può essere convocata dal Presidente, dal Vice Presidente o, collettivamente, da cinque dei suoi componenti. La presenza della metà più uno dei suoi mèmbri è necessaria perché essa possa deliberare.
Essa delibera a maggioranza di voti.
Capo VIII
II Comitato Credenziali
Art. 39 — II Comitato Credenziali è composto da cinque membri effettivi ed un supplente, eletti con voto segreto dall’Assemblea Generale ordinaria nella sua sessione di febbraio.
I membri del Comitato Credenziali, soci professionisti di diversa nazionalità, appartenenti all’Associazione da almeno tre anni, sono eletti per un anno. Essi possono esservi rieletti per un altro anno, trascorso il quale non potranno essere membri del Comitato Credenziali nei dodici mesi successivi. Presidente del Comitato è di diritto il membro eletto con il maggior numero di voti; a parità di voti il più anziano per appartenenza all’Associazione.
Se per qualsiasi motivo si producono più di tre vacanze durante l’anno in seno al Comitato Credenziali, la Commissione Fiduciaria chiede al Presidente del Consiglio Direttivo di convocare l’Assemblea Generale straordinaria nel termine di sei settimane per procedere a elezioni integrative.
Art. 40 — II Comitato Credenziali esamina le domande di ammissione e di riammissione, e accerta la permanenza dei requisiti nei soci. Su tali questioni presenta al Consiglio Direttivo le proprie conclusioni scritte e motivate.
Capo IX
Gestione finanziaria
Art. 41 — II fondo comune ed i Fondi speciali sono amministrati dal Tesoriere secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.
Il fondo comune è costituito dai beni dell’Associazione ed è alimentato dalle quote dei soci, dai contributi dei terzi, da donazioni e lasciti. I fondi speciali sono costituiti ed alimentati da introiti destinati a scopi particolari dalla loro fonte o secondo le norme dello Statuto o del Regolamento. Coloro che per qualsiasi motivo cessano di appartenere all’Associazione, o ne sono esclusi, perdono ogni diritto sul patrimonio sociale.
Capo X
Regolamento
Art. 42 — Quanto non previsto dallo Statuto può essere stabilito dal Regolamento, le cui disposizioni sono vincolanti al pari di quelle dello Statuto.
Capo XI
Modifiche allo Statuto e Regolamento
Art. 43 — Le modifiche allo Statuto e al Regolamento possono essere deliberate solo dall’Assemblea Generale straordinaria appositamente convocata. La procedura è stabilita dagli artt. 23 capoverso 3, 24 e 35 lettere k) e l).
Capo XII
Scioglimento dell’Associazione
Art. 44 — L’Associazione si scioglie ove l’Assemblea Generale straordinaria appositamente convocata a richiesta della metà più uno dei soci professionisti, lo decida con voto favorevole di tre quarti di tutti i soci iscritti all’Associazione, sia professionisti che pubblicisti. In tal caso l’Assemblea nominerà a maggioranza semplice dei suddetti presenti uno o più liquidatori, dando nello stesso tempo ai medesimi le direttive per la destinazione dei beni a liquidazione ultimata.
Capo XIII
Norme transitorie
Art. 45 — II presente Statuto e l’annesso Regolamento entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione da parte dell’Assemblea Generale straordinaria appositamente convocata.
Art. 46 — L’Assemblea Generale straordinaria convocata per l’approvazione del presente Statuto e dell’annesso Regolamento, in parziale deroga del precedente art. 21 e conformemente al precedente Art. 36, elegge i sette soci professionisti che, unitamente agli expresidenti, compongono la Commissione fiduciaria. Questa si costituirà a norma del precedente art. 37 e rimarrà in carica fino alla prossima sessione di ottobre dell’Assemblea Generale ordinarti.
Art. 47 — La Commissione fiduciaria, eletta a norma del precedente art. 46, può convocare di propria iniziativa una nuova Assemblea Generale straordinaria entro il mese di ottobre 1969, qualora riscontri contraddizioni di forma o di sostanza nel presente Statuto e Regolamento, onde proporre le correzioni necessario specificandole nell’ordine del giorno.
Art. 48 — II Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci ed il Comitato Credenziali in carica al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto sono confermati fino al termine del loro attuale mandato.
Ai componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Comitato Credenziali saranno applicabili rispettivamente i precedenti artt. 30, 34 e 39 se, alla scadenza del loro attuale mandato, avranno compiuto i periodi massimi di permanenza nelle loro cariche stabiliti dai suddetti articoli.
Sede e Sezioni
Art. 1 — La sede dell’Associazione della Stampa Estera in Italia è a Roma in Via del Plebiscito 102 – Roma.
Art. 2 — I soci delle Sezioni possono intervenire alle Assemblee della Sede in Roma, e viceversa, ma non hanno reciprocamente diritto a partecipare alle votazioni e alle elezioni del Consiglio Direttivo e delle altre cariche.
L’avviso di convocazione per l’Assemblea Generale viene inviato dalla Sede in Roma alle Sezioni che avranno cura di portarlo tempestivamente a conoscenza dei propri mèmbri. Analogamente dicasi per gli avvisi di convocazione delle Assemblee delle Sezioni.
Art. 3 — II Comitato Direttivo della Sezione Alta Italia elegge annualmente nel mese di febbraio uno dei suoi membri a far parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione ai sensi dell’Art. 27 dello Statuto. Previo consenso del Consiglio Direttivo, da darsi di volta in volta, il delegato della Sezione potrà farsi rappresentare da un altro Consigliere della Sezione. Le spese di spostamento del delegato tra Milano e Roma sono a carico della Sezione.
Art. 4 — Le tasse di ammissione e le quote sociali della Sezione Alta Italia rappresentano gli introiti della stessa, che possiede un proprio patrimonio e lo amministra in proprio, provvedendo al Bilancio.
Art. 5 — Le eventuali modifiche allo Statuto e Regolamento dell’Associazione vengono esaminate dal Comitato Direttivo della Sezione Alta Italia e, se necessario, sottoposte alla sua Assemblea per l’adattamento del proprio Regolamento
Art. 6 — Le eventuali modifiche al Regolamento della Sezione Alta Italia verranno esaminate dalla Commissione fiduciaria dell’Associazione che ha facoltà di intervenire ai termini dell’ara 35, lettera b) dello Statuto.
I Soci
Art. 7 — Le domande di ammissione, riammissione e cambio di categoria devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo che le trasmette al Comitato Credenziali per gli accertamenti di competenza.
Il candidato a socio deve dichiarare, esplicitamente nella domanda di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione e di accettarne le norme
Art. 8 — II candidato a socio, sia professionista sia pubblicista, deve produrre, insieme a due fotografie:
a) lettera di accreditamento dell’organo di informazione per il quale egli svolge l’attività di corrispondente in Italia;
b) lettera di presentazione della rappresentanza diplomatica del paese cui appartiene il detto organo di informazione; e) una relazione documentata e attestati comprovanti la sua attività giornalistica.
Art. 9 — Qualora sussistano incertezze sulla posizione del candidato o sulla natura dell’organo da lui rappresentato, il Comitato Credenziali è tenuto a richiedere informazioni supplementari direttamente all’organo stesso o ad altra fonte responsabile.
Art. 10 — In caso sia notorio che la rappresentanza diplomatica competente non rilasci lettere di presentazione oppure usi fare discriminazioni, il Consiglio Direttivo può ritenere sufficiente la lettera di accreditamento di cui al precedente art. 8 lett. a).
Art. 11 — I termini di «corrispondente» e di «collaboratore» ai sensi, rispettivamente, degli art. 6 e 7 dello Statuto comprendono «free lance», nei riguardi dei quali la lettera di accreditamento, di cui al precedente art. 10, lett. a), può essere sostituita da una introduzione di due soci, che siano iscritti all’Associazione da almeno 5 anni e non siano membri del Consiglio Direttivo o del Comitato Credenziali, confermanti che la frequenza e la natura del complessivo lavoro giornalistico del candidato «free lance» è equiparabile a quello di un corrispondente o di un collaboratore di un organo di stampa estera.
Il candidato «free lance» è comunque tenuto a documentare la sua attività di giornalista a norma del precedente art. 8 lett. e).
Art. 12 — Nella categoria dei pubblicisti potrà essere ammesso anche chi, pur esercitando esclusivamente la professione giornalistica, la svolge prevalentemente per organi di informazione italiani e solo in misura secondaria per la stampa estera.
Art. 13 — II Consiglio Direttivo esamina la documentazione del candidato ed il parere motivato espresso dal Comitato Credenziali e, a semplice maggioranza, decide sulla domanda di ammissione oppure chiede al Comitato Credenziali accertamenti supplementari.
Art. 14 — L’eventuale esito negativo della domanda è insindacabile e viene comunicato all’interessato per iscritto senza obbligo di motivazione.
Art. 15 — Se la decisione del Consiglio Direttivo è più favorevole al candidato che non il parere del Comitato Credenziali, il Consiglio Direttivo è tenuto a motivarla per iscritto al Comitato Credenziali.
Art. 16 — II Consiglio Direttivo informa i soci dell’ammissione, affiggendo all’albo per 15 giorni un avviso con nome, titoli, categorie di appartenenza e fotografia del candidato. Se alla scadenza dei 15 giorni nessuno opposizione perviene al Consiglio Direttivo da parte dei soci, l’ammissione viene comunicata per iscritto al candidato. L’ammissione decorre da tale data, ma diventa effettiva solo col versamento della tassa di ammissione e delle quote sociali anticipate per almeno un trimestre. Se prima della scadenza dei 15 giorni pervengono opposizioni al Consiglio Direttivo da parte dei soci, questo le valuta e decide definitivamente l’ammissione o meno del candidato. Se la decisione è favorevole al candidato, il Consiglio Direttivo deve motivarla per iscritto ai soci che hanno sollevato le obbiezioni.
Art. 17 — II cambio di categoria, anche quando richiesto dal Socio interessato, viene deciso dal Consiglio Direttivo previo parere del Comitato Credenziali.
Art. 18 — II socio riammesso dovrà mettersi in regola con le quote sociali o eventuali altre pendenze arretrate del periodo precedente di appartenenza all’Associazione. La tassa di ammissione non è dovuta dai socio riammesso se la sua assenza dall’Associazione è stata inferiore a due anni.
Art. 19 — Le dimissioni dall’Associazione, per produrre effetti, devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo. Esse decorrono dalla data di spedizione della lettera di dimissioni. Le quote sociali sono dovute fino alla fine dello stesso mese. Il nominativo del dimissionario e la decorrenza della cessazione deve essere comunicato ai soci mediante l’affissione all’albo.
Art. 20 — La domanda di ammissione a socio aderente deve essere presentata da due soci professionisti. L’eventuale esito negativo viene comunicato ai soci proponenti e non al candidato.
Art. 21 — Per la nomina a Socio onorario, di cui all’art. 8 dello Statuto, è richiesto il voto segreto, al quale può fare seguito, in caso di esito favorevole e su proposta del Presidente dell’Assemblea, il voto per acclamazione. Per diventare effettiva, la proclamazione a Socio onorario deve essere accettata dall’interessato.
Art. 22— I soci sono tenuti al rispetto ed alla conservazione del patrimonio comune dell’Associazione. Eventuali casi di danneggiamenti o asportazioni nei locali dì lavoro o nella biblioteca costituiscono inadempienza dei doveri di socio, di cui agli articoli 10 e 14 dello Statuto e del successivo art. 24, lettera b), salvo restando il diritto dell’Associazione di chiedere il risarcimento dei danni.
Art. 23 — Le tasse d’ammissione e la quota sociale sono stabilite dall’Assemblea. Le quote sociali devono essere versate anticipatamente all’inizio di ogni trimestre.
È’ data facoltà al Consiglio Direttivo di stabilire una quota sociale ridotta per i soci che, pur assentatisi dall’Italia, intendono rimanere membri dell’Associazione per la durata di un anno al massimo. Trascorso tale termine, il socio o torna a svolgere la sua attività in Italia o cessa di appartenere all’Associazione.
Art. 24 — a) II socio, che non abbia versato la quota trimestrale, sarà invitato dal Consiglio Direttivo a mettersi in regola entro trenta giorni dalla fine del trimestre scoperto. Trascorso tale termine, senza che il socio abbia regolarizzato la sua posizione, il Consiglio Direttivo gli comunica, mediante lettera raccomandata RR, la sospensione da tutti i diritti. Perdurando la morosità per altri tre mesi e dopo l’esito negativo del vaglio di eventuali giustificazioni, il Consiglio Direttivo comunica al socio mediante lettera raccomandata RR la sua cessazione dall’Associazione. Il provvedimento viene comunicato ai soci mediante l’affissione all’albo.
b) In tutti gli altri casi in cui un socio non adempia ai doveri stabiliti dallo Statuto o dal Regolamento, purché non presentino motivi per misure più gravi, oppure nel caso in cui vengano meno le condizioni di appartenenza, il Consiglio Direttivo invita il socio interessato, mediante lettera raccomandata RR, a chiarire la sua posizione entro successivi 60 giorni. Qualora il chiarimento non ristabilisca la normalità della situazione, il Consiglio Direttivo comunica al socio la cessazione dall’Associazione mediante lettera raccomandata RR, contenente la motivazione del provvedimento. Contro tale decisione il socio può ricorrere ai sensi dell’art. 35, lettera e), dello Statuto alla Commissione fiduciaria entro 30 giorni. Il provvedimento definitivo viene comunicato ai soci mediante la affissione all’albo.
Art. 25 — II Consiglio Direttivo, in presenza di una dichiarazione scritta o altra documentazione che possa, a suo giudizio, implicare l’esclusione dall’Associazione di un socio per gravi motivi vi, ne informa l’interessato, invitandolo a presentarsi entro un periodo massimo di un mese davanti al Consiglio stesso per discutere il caso ed acquisisce nel contempo ogni altro elemento atto a chiarirlo. Esperiti questi atti, il Consiglio Direttivo, anche se il socio invitato non si è presentato, qualora ritenga sussistano i gravi motivi per l’esclusione del socio di cui all’art. 10 dello Statuto, presenta la relativa proposta all’Assemblea Generale, comunicandola contemporaneamente mediante lettera raccomandata RR all’interessato, il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può appellarsi alla Commissione fiduciaria, che decide nel merito. In caso del rigetto del ricorso, l’Assemblea Generale delibera sulla proposta di esclusione con la maggioranza di due terzi dei soci professionisti presenti. Tanto la proposta del Consiglio quanto la delibera dell’Assemblea devono essere motivate sommariamente.
In Assemblea l’interessato può farsi rappresentare da un altro socio. Nel corso del suddetto procedimento, il Consiglio Direttivo può sospendere da ogni diritto il socio in questione, il quale contro il provvedimento di sospensione può ricorrere alla Commissione fiduciaria. Le dimissioni del socio interrompono in qualsiasi momento il procedimento di esclusione. Nessun socio escluso per gravi motivi, o dimessosi durante un procedimento di esclusione, potrà essere riammesso prima che siano rimossi o chiariti i motivi che vi hanno dato origine. Talidomande di riammissione dovranno comunque essere sottoposte al parere della Commissione fiduciaria.
Organi dell’Associazione
Art. 26 — Nessun socio può, essere contemporaneamente membro di più di uno degli organi dell’Associazione di cui all’art. 17 — lett. b) e) d) e) dello Statuto.
I membri di diritto della Commissione fiduciaria possono essere eletti in altro organo elettivo dell’Associazione. In tal caso cessano di fare parte della Commissione fiduciaria per la durata del nuovo mandato.
Assemblea Generale
Art. 27 — L’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, deve essere comunicato per iscritto ai singoli soci ed alle Sezioni, nonché affisso all’albo, almeno 10 giorni prima della data stabilita, unitamente all’Ordine del Giorno e, quando è il caso, ai testi delle relazioni previste dallo Statuto.
Art. 28 — Ogni socio può proporre per iscritto al Consiglio Direttivo l’aggiunta all’Ordine del Giorno di una Assemblea ordinaria di argomenti non previsti nell’avviso di convocazione. La proposta deve essere accolta se firmata da almeno nove soci professionisti e se perviene almeno 5 giorni prima della data dell’Assemblea. Essa sarà affissa all’albo. Resta salva la facoltà di ogni socio di proporre durante l’Assemblea Generale ordinaria argomenti non inclusi nell’Ordine del Giorno nella parte riservata ad «Eventuali e varie».
Art. 29 — Constatata la validità dell’Assemblea Generale ai sensi dello Statuto, il Presidente, o chi per lui, dichiara aperta la seduta.
Art. 30 — II voto segreto è obbligatorio in tutti i casi in cui l’Assemblea debba eleggere membri di comitati o di commissioni o comunque attribuire cariche e funzioni.
Le votazioni in merito avranno inizio solo dopo che siano state esaurite le presentazioni delle candidature, e nel caso di un numero troppo elevato di queste ultime, potranno avvenire, su decisione del Presidente, per ballottaggio.
In particolare, per i membri elettivi della Commissione fiduciaria e per il Comitato Credenziali, le candidature potranno essere presentate anche prima dell’Assemblea al Consiglio Direttivo, che provvederà ad informare i soci. Per la Commissione fiduciaria è richiesto un numero minimo di dodici candidati di almeno otto diverse nazionalità, e per il Comitato Credenziali un minimo di undici candidati di almeno nove diverse nazionalità.
Il voto segreto è obbligatorio anche in tutti i casi in cui l’Assemblea Generale affronti questioni personali riguardanti uno o più soci.
Art. 31 — Ogni socio può rivolgere per iscritto alla Commissione fiduciaria una osservazione motivata sia sulla procedura seguita nelle operazioni di voto sia sui soci nominati o eletti dall’Assemblea, sia sul verbale della stessa. Tale osservazione sospende la deliberazione fino alla decisione della Commissione fiduciaria. L’osservazione deve essere ricevuta dalla Commissione fiduciaria entro cinque giorni dalla delibera e decisa nei cinque giorni successivi.
Elezioni
Art. 32 — Non meno di sei settimane prima della data stabilita da parte del Consiglio Direttivo per l’Assemblea Generale ordinaria di febbraio la Commissione fiduciaria nomina i membri del Comitato per le Candidature, ne informa il Consiglio Direttivo e i soci medianti l’affissione all’albo.
Art. 33 — II Comitato per le Candidature si riunisce entro i tre giorni dalla sua nomina per definire l’ordine dei suoi lavori. Il Comitato sollecita i soci a presentare proposte per le cariche sociali. Tali proposte devono essere fatte per iscritto dai soci professionisti e solo per il consigliere pubblicista dai soci pubblicisti e deposte in apposite urne nei locali sociali. La presentazione delle candidature da parte dei soci si chiude alle ore 20 del 12° giorno dopo la prima riunione del Comitato Candidature. Le urne possono essere aperte soltanto dal Comitato in seduta.
Art. 34 — Raccolte tutte le proposte pervenute, il Comitato accerta:
a) che tutti i candidati siano eleggibili ai sensi dello Statuto e che accettino la candidatura;
b) che almeno undici nazionalità siano rappresentate dai candidati professionisti per il Consiglio Direttivo ed almeno cinque nazionalità da quelli per il Collegio dei Sindaci;
e) che il numero dei candidati sia almeno il doppio dei posti da eleggere e che fra i candidati professionisti a mèmbri del Consiglio Direttivo ve ne siano almeno tre disposti ad accettare, se eletti, la carica di Presidente e almeno tre quella di Segretario.
Art. 35 — Qualora il numero dei candidati eleggibili oppure il numero delle nazionalità rappresentate da essi non raggiunga i minimi previsti rispettivamente dalle lettere b) e c) del precedente art. 34, il Comitato sollecita nuove candidature prorogando la chiusura delle presentazioni di tre giorni.
Se dopo questi tre giorni i suddetti minimi non siano stati ancora raggiunti, il Comitato provvede esso stesso a proporre le candidature per raggiungerli.
Art. 36 — Non oltre il 5° giorno dalla chiusura definitiva della presentazione delle proposte da parte dei soci il Comitato Candidature cura la affissione all’albo dell’elenco dei candidati e consegna alla Commissione fiduciaria il verbale dettagliato dei suoi lavori.
Art. 37 — Entro i successivi tre giorni i soci possono presentare alla Commissione fiduciaria eventuali reclami sull’operato del Comitato Candidature, sulle omissioni o sulle stesse candidature. La Commissione fiduciaria deve decidere entro altri tre giorni.
Diventata definitiva la lista dei Candidati alle ore 20 del 6 giorno dalla sua affissione, il Comitato Candidature cura la preparazione delle schede elettorali.
Art. 38 — I nomi dei candidati, soci professionisti, al Consiglio Direttivo e, separatamente, quelli al Collegio dei Sindaci, sono elencati in ordine alfabetico. La scheda elettorale dovrà contenere, oltre ai nomi dei candidati proposti alle cariche di Presidente e di Segretario, anche una chiara esposizione del metodo di voto e scrutinio, di cui ai successivi artt. 41 e 45. Analogamente la scheda per il voto dei pubblicisti elenca i candidati a Consigliere pubblicista in ordine alfabetico oltre ai nomi dei candidati proposti alle cariche di Presidente e di Segretario nei sensi dell’articolo 34 comma e) del Regolamento.
Art. 39 — Le schede devono essere inviate agli eventi diritto di voto non più tardi del 10° giorno precedente alla data dell’Assemblea Generale di febbraio unitamente ad una busta contrassegnata col numero che figura davanti a ciascun nome della lista di cui al successivo art. 40.
Art. 40 — Le operazioni di voto iniziano immediatamente dopo la chiusura dei lavori dell’Assemblea Generale di febbraio (o di Assemblea straordinaria convocata ai sensi dell’Art. 35/m dello Statuto) e hanno termine alle ore 15 del giorno successivo. Esse sono presenziate dalla Commissione di Scrutinio che deve essere in possesso di una lista completa dei soci aventi diritto al voto. A turno, almeno tre suoi membri sono presenti alla deposizione delle schede nelle urne.
Art. 41 — Per i soci professionisti, la votazione si effettua facendo un segno qualsiasi nell’apposito spazio accanto ai nomi dei candidati per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Sindaci prescelti. Il voto può essere dato anche ad un solo dei candidati, ma comunque a non più di quanti membri del Consiglio e del Collegio dei Sindaci siano da eleggere. Per i soci pubblicisti, la votazione si effettua facendo un segno qualsiasi nell’apposito spazio accanto al nome del candidato a consigliere pubblicista prescelto. Per l’elezione del Presidente e del Segretario, il votante socio professionista o pubblicista, effettua un segno qualsiasi nell’apposito spazio accanto ai nomi dei candidati presentati a tali candidature tramite il Comitato Candidature.
Art. 42 — Sono ammessi al voto soltanto i soci i cui nominativi figurano sulla lista in possesso della Commissione. Prima della deposizione della scheda nell’urna da parte del votante, il suo nominativo viene depennato dalla lista stessa.
Art. 43 — E ammesso il voto per corrispondenza per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Presidente del Segretario e del Collegio dei Sindaci. In tale caso sono valide le schede che pervengono alla Commissione di Scrutinio prima della chiusura delle operazioni di voto, di cui al precedente art. 40, nella busta numerata di cui al precedente art. 39, inserita a sua volta in altra busta chiusa. Non saranno prese in considerazione le buste giunte per corrispondenza aperte o manomesse.
Art. 44 — Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle urne. I soci possono assistervi a condizione che non rechino disturbo al lavoro della Commissione, la quale adotterà, a tale scopo, le misure adeguate.
Dopo un conteggio delle schede, il cui numero deve corrispondere al numero dei nominativi depennati dalla lista, la Commissione accerta la validità.
Sono considerate nulle:
a) le schede nelle quali sono indicati più di 11 nomi per il Consiglio Direttivo, più di tre per il Collegio dei Sindaci, più di uno per il Consigliere pubblicista;
b) le schede nelle quali sono stati aggiunti altri nomi;
c) le schede in cui l’espressione della scelta da parte del votante non è chiara.
Art. 45 — Non sono conteggiati i voti per le cariche di Presidente o di Segretario se nella scheda elettorale essi sono stati dati:
a) a più di un candidato per ciascuna di tali cariche;
b) ad un nominativo non presentatesi per le cariche di Presidente o Segretario.
Art. 46 — Terminato lo scrutinio la Commissione stabilisce la graduatoria in ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato a membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci e, separatamente, la graduatoria dei voti preferenziali per le cariche di Presidente e di Segretario.
Sono considerati eletti:
a) a membri professionisti del Consiglio Direttivo i primi undici candidati nella rispettiva graduatoria, non contando però il terzo e successivi della medesima nazionalità. In caso di parità di voti di due o più candidati all’undicesimo posto, sarà considerato eletto quello più anziano per appartenenza all’Associazione;
b) a consigliere pubblicista il candidato pubblicista che ha ottenuto il maggior numero dei voti della sua categoria;
e) a Presidente e Segretario i candidati che hanno riportato rispettivamente il maggior numero dei voti dei soci professionisti e pubblicisti, prendendo però in considerazione solo quelli che risultano eletti membri del Consiglio conformemente al precedente capoverso a).
d) a mèmbri del Collegio dei Sindaci i primi tre candidati di diversa nazionalità nella graduatoria rispettiva.
Art. 47 — Se per qualsiasi causa non risulti eletto il Presidente ai sensi della lettera e) del precedente art. 46, la carica spetta di diritto al membro di Consiglio eletto col maggior numero di voti secondo la lettera a) dello stesso articolo, e in caso di parità di voti a quello più anziano per appartenenza all’Associazione.
Art. 48 — In caso che il primo in graduatoria non accetti la carica di Presidente o non sia disponibile, perché essendo stato eletto Segretario non può optare per la Presidenza, il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, eleggerà il Presidente fra i suoi membri professionisti di cittadinanza straniera. Per tale elezione è richiesta la maggioranza assoluta di tutti i mèmbri del Consiglio Direttivo. Analogamente, il Consiglio Direttivo eleggerà nella sua prima riunione, il Segretario fra i suoi membri eleggibili a tale carica se egli non è stato eletto nei sensi del precedente art. 46 del Regolamento. La maggioranza richiesta è quella indicata dall’Art. 53 successivo.
Art. 49 — A conclusione dei suoi lavori, la Commissione di Scrutinio redigerà, in triplice copia, un verbale nel quale sarà fatta menzione dell’andamento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio, dei voti riportati da tutti i candidati, dei voti preferenziali e delle esclusioni.
Il verbale, unitamente alle graduatorie ed alla composizione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, verrà immediatamente esposto all’albo, mentre una copia verrà consegnata al Presidente del Consiglio uscente e altra copia alla Commissione fiduciaria. Tutto il materiale riguardante le elezioni, unitamente al verbale, sarà custodito in archivio.
Art. 50 — Entro quattro giorni dall’affissione del verbale della Commissione di scrutinio è ammesso reclamo da parte dei soci, da presentarsi alla Commissione fiduciaria.
La decisione della Commissione fiduciaria, dopo eventuale consultazione con il Comitato per le Candidature e con la Commissione di Scrutinio, deve essere emessa entro altri due giorni, quando, cioè, la Commissione fiduciaria, con un suo verbale affisso all’albo, proclama gli eletti e stabilisce per il primo giorno feriale seguente il passaggio delle consegne del Consiglio uscente a quello eletto. Se per qualsiasi ragione non risulta eletto il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Sindaci, la Commissione fiduciaria procede analogamente al successivo art. 58. corso dell’esercizio, saranno giustificate nella relazione annuale del Tesoriere. Incombe comunque al Consiglio Direttivo di coprire possibilmente spese non preventivate con nuovi introiti.
Consiglio Direttivo
Art. 51 — Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo, procede all’attribuzione fra i suoi membri eleggibili a norma dell’Art. 28 dello Statuto, delle cariche dei due VicePresidenti, che spettano di diritto ai membri eletti col maggiore numero dei voti, e di quelle del Tesoriere e del ViceSegretario con decisione
collegiale. L’attribuzione delle cariche di cui sopra segue quella delle cariche di Presidente e/o Segretario, resasi eventualmente necessaria secondo il precedente art, 48.
Art. 52 — II Consiglio Direttivo si riunisce, convocato dal Presidente, o da chi per lui, secondo la necessità o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.
Art. 53 — Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette dei membri del Consiglio Direttivo. Esso decide a maggioranza di voti dei presenti; nel caso di parità decide il voto di chi presiede.
Art. 54 — In assenza del Presidente presiedono nell’ordine: uno dei VicePresidenti, il Tesoriere, il Segretario. In quest’ultimo caso, funge da Segretario il ViceSegretario.
Art. 55 — L’assenza non giustificata di un componente del Consiglio Direttivo a quattro sedute consecutive, o l’assenza giustificata a sei sedute consecutive, è considerata dimissione volontaria. Il posto resosi così vacante viene ricoperto secondo le norme previste al successivo Art. 56. I soci ne saranno informati mediante l’affissione all’albo. Già alla terza assenza non giustificata o alla quinta giustificala, il Presidente, con lettera raccomandata, avrà richiamato all’interessato le disposizioni del presente articolo. Il membro del Consiglio dichiarato decaduto a norma del primo capoverso del presente articolo, quando trattasi di assenza nongiustifìcata, è ineleggibile per due anni a membro degli organi dell’Associazione di cui all’art. 17, lettere b), c), d) ed e) dello Statuto. Il presente articolo non si applica nei riguardi del delegato della Sezione Alta Italia.
Art. 56 — I posti vacanti per qualsiasi ragione nel Consiglio Direttivo saranno occupati dai candidati non eletti nell’ordine delle graduatorie rispettive, sempre tenendo conto della norma di cui all’art. 29 dello Statuto. I subentrati non devono necessariamente essere della stessa nazionalità degli uscenti.
Ai subentrati non spettano le cariche di Presidente o di Segretario a cui sarebbero risultati eletti ai sensi del precedente art. 46, lett. e), se fossero stati mèmbri del Consiglio.
Art. 57 — Se la vacanza si verifica nella carica di Presidente, ne assume le funzioni, ma non il titolo, il VicePresidente col numero maggiore di voti ottenuti nelle ultime elezioni. Lo stesso dicasi per la vacanza del Segretario, al quale subentra, nelle funzioni, il ViceSegretario.
Le vacanze nelle cariche dei Vice Presidenti sono ricoperte di diritto dai Consiglieri primi di graduatoria fra gli eletti.
Le cariche vacanti di Tesoriere e di ViceSegretario sono attribuite con decisione collegiale del Consiglio Direttivo conformemente al precedente art. 51.
Art. 58 — Nel caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, come pure nel caso in cui per qualsiasi ragione si verifichino più di cinque vacanze dei suoi membri, la Commissione fiduciaria indirà elezioni straordinarie entro i 45 giorni convocando una Assemblea straordinaria ai sensi dell’Art 35, lett. m) dello Statuto ed affiderà, se è il caso, la normale amministrazione dell’Associazione temporaneamente al Consiglio dimissionario, oppure, se questo non dovesse essere possibile, ai mmbri della Commissione Fiduciaria stessa. I membri del Consiglio Direttivo eletti in tal caso durano in carica fino alle successive elezioni di febbraio. Da quest’ultima data decorrerà per i membri, eletti ex novo nelle elezioni straordinarie, il periodo biennale di eleggibilità ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, mentre gli altri, rieletti, tale periodo non si considera interrotto e sarà conteggiato individualmente per ogni singolo membro del Consiglio.
Art 59 — II Consiglio Direttivo porta a conoscenza dei soci mediante affissione ed eventualmente con circolari:
a) i verbali delle sue riunioni, entro due giorni;
b) gli inviti a cerimonie, manifestazioni, gite, viaggi, visite et similia, rivolti all’Associazione. Quando gli inviti stessi prevedono limitazioni o particolari condizioni, il Consiglio Direttivo provvede alla scelta, sia mediante affissione, sia mediante comunicazione personale ai Soci maggiormente indicati o interessati;
c) i bandi di concorso per i premi giornalistici ai quali sono ammessi gli organi di stampa estera o i loro corrispondenti, se l’Associazione ne è stata informata come tale;
d) i nomi dei suoi membri o di soci appositamente delegati a rappresentare ufficialmente l’Associazione a cerimonie o manifestazioni o nelle giurie per premi e concorsi.
Art. 60 — Un elenco completo e aggiornato dei soci, diviso per categoria, deve essere permanentemente a disposizione dei soci nei locali sociali.
Art. 61 — Negli avvenimenti ufficiali, l’Associazione sarà rappresentata dal Presidente congiuntamente a altri due membri del Consiglio nell’ordine analogo a quello del precedente art. 54. Se un invito è stato rivolto esclusivamente al Presidente egli, se impedito — o per lui il Consiglio Direttivo — chiederà che l’Associazione possa essere rappresentata da uno dei VicePresidenti o dal Segretario.
I Comitati
Art. 62 — I Comitati per specifiche attività, di cui all’Art. 32 dello Statuto, sono composti di un incaricato, nominato dal Consiglio Direttivo, e da almeno tre membri scelti dall’incaricato d’accordo con il Consiglio Direttivo fra i soci professionisti e pubblicisti.
Art. 63 — Incombe agli incaricati singoli od ai Comitati di mantenere frequenti contatti coi soci interessati nell’attività in questione, ascoltandone i pareri e i desiderata, di proporre iniziative ed elaborare progetti, di collaborare con il Consiglio Direttivo per le questioni riguardanti il loro compito.
Art. 64 — Gli incaricati od i Comitati agiscono per i loro scopi istitutivi in modo autonomo finché le loro iniziative non interferiscono nell’attività di altri organi nel lavoro o negli interessi dei soci o del personale e non implichino cambiamenti durevoli nelle attrezzature. In tali casi è necessario il consenso del Consiglio Direttivo, il quale rimane responsabile di fronte ai soci dell’operato degli incaricati o Comitati, ed al quale spetta comunque di autorizzare le spese relative alle loro iniziative.
Art. 65 — Assumendo proprie iniziative in settori di attività che ha assegnato a incaricati singoli o Comitati, il Consiglio Direttivo avrà cura di informarli o, tempo permettendo, di consultarli.
Art. 66 —II Consiglio Direttivo può revocare l’assegnazione agli incaricati in qualsiasi momento. Con tale revoca decadono pure gli altri mèmbri del Comitato.
Art. 67 — II Consiglio Direttivo nominerà in particolare un bibliotecario, il quale ha l’obbligo di sorvegliare la raccolta di libri e stampati dell’Associazione e l’inventano della stessa, di curare il buon ordine della Biblioteca e della Sala di Lettura;
e gli incaricati per il:
a) Comitato Locali a cui spetta la supervisione dell’ordine nelle Sale di Lavoro e nel Salone, delle norme del Regolamento relative, delle attrezzature tecniche, dell’assegnazione dei posti di lavoro;
b) Comitato bar, a cui spetta la sorveglianza riguardo ai prezzi, alla qualità, all’igiene ed al servizio;
e) Comitato Attività Professionali e Sociali, il quale propone incontri in sede e fuori sede con personalità della vita pubblica, gite professionali, mostre d’arte in sede ed eventuali trattenimenti sociali;
d) Comitato Sport, il cui compito è di sollecitare e favorire l’attività sportiva e ricreativa dei soci e dei loro famigliari e la loro partecipazione a gare e tornei;
e) Comitato Cinema che cura la preparazione e lo svolgimento del «Premio Cinematografico Stampa Estera».
Locali sociali
Art. 68 — I locali di lavoro possono essere frequentali esclusivamente dai Soci professionisti e pubblicisti.
Art. 69 — II Salone ed il Bar possono essere frequentali da tutti i soci e mèmbri delle loro famiglie, nonché dai loro invitali.
Art. 70 — I giornalisti esteri di passaggio a Roma possono essere ammessi dal Consiglio Direttivo a frequentare i locali di lavoro per l’esercizio della loro attività. Essi saranno muniti di un tesserino di riconoscimento, della validità di un mese e prorogabile solo per un altro mese, con la qualifica di «corrispondente ospite», recante l’indicazione del nome e del titolo.
Art. 71 — I candidati all’ammissione all’Associazione non hanno il diritto di frequentare i locali della sede, salvo l’esplicito permesso del Consiglio Direttivo che sarà rilasciato con le stesse limitazioni ed alle stesse condizioni come per i giornalisti di passaggio.
Gestione finanziaria
Art. 72 — La gestione finanziaria deve conformarsi nelle singole voci al Bilancio Preventivo approvato dall’Assemblea Generale ordinaria di febbraio. Deviazioni da tali voci oltrepassanti il dieci per cento, che si rendano necessarie nel corso dell’esercizio, saranno giustificate nella relazione annuale del Tesoriere. Incombe comunque al Consiglio Direttivo di coprire possibilmente spese non preventivate con nuovi introiti.
Art. 73 — II Consiglio Direttivo non può assumere impegni di spese che incidono sui bilanci successivi a quello della sua gestione senza la preventiva approvazione dell’Assemblea Generale. Tra tali impegni sono comprese in particolare le assunzioni del personale, gli aumenti di stipendi e salari e premi fissi di qualsiasi natura.
Art. 74 — Un regolare inventario dei beni dell’Associazione sarà tenuto a cura del Consiglio Direttivo e controllato dai Sindaci
Art. 75 — Le tasse di ammissione non potranno essere considerate come introito corrente e pertanto costituiranno parte dei Fondi Speciali nei sensi dell’Art 41 dello Statuto. Lo stesso dicasi per gli eventuali avanzi dei bilanci consuntivi delle singoli gestioni.
Art. 76 — L’Assemblea Generale ordinaria di febbraio decide se l’eventuale disavanzo del bilancio consuntivo sarà coperto con prelevamento sui Fondi speciali di cui il precedente art. 75 o riportato come spesa nel bilancio preventivo dell’esercizio successivo.
Art. 77 — Fra i Fondi Speciali è costituito un Fondo Sociale, al quale saranno devoluti gli introiti destinati ad esso da terzi nonché dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea Generale. Dal Fondo Speciale sono prelevate le somme assegnate dal Consiglio Direttivo ad opere assistenziali o ad eventuali prestiti i quali, quando sono restituiti, vengono reintegrati nel Fondo.
Art. 78 — La contabilità dell’Associazione deve essere tenuta da un ragioniere o commercialista, che non sia socio, in modo da dare al Tesoriere un quadro completo e aggiornato della situazione finanziaria e da permettere ai Sindaci un giudizio di merito oltre che un controllo di legittimità, e da consentire un confronto nelle singole voci tra bilancio preventivo e consuntivo, nonché ira quest’ultimo ed i precedenti esercizi.